Automatos srl è un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie previste dal D.P.R. 462/2001 per le seguenti tipologie di impianto:
Il D.P.R. 462/2001 rende obbligatorio, per tutte le aziende, enti pubblici, condomini etc., la verifica periodica degli impianti di messa a terra dopo la prima installazione.
Il Datore di lavoro, dunque, al fine di assicurarsi che il proprio impianto sia efficiente, è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni da parte di un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico e negli impianti a maggior rischio di incendio la periodicità è biennale.
L’Organismo abilitato che ha eseguito la visita periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organismi di vigilanza (ASL, ISPESL, ARPA).
Automatos offre ad Aziende, Enti Pubblici o Condomini il supporto necessario all’adempimento degli obblighi di legge secondo il D.P.R. 462/2001.
Il servizio erogato prevede:
L’importo della verifica è legato alla potenza disponibile indicata nella bolletta del proprio fornitore di energia elettrica, secondo il tariffario nazionale come di seguito riportato.
Per richiedere uno dei servizi sopra indicati è possibile utilizzare gli appositi moduli presenti nella sezione Documenti o contattarci ai recapiti indicati nella sezione contatti.
Le modalità e le condizioni di svolgimento dei servizi sono riportate nella sezione Documenti all’interno dei relativi regolamenti.
AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2020
Il nuovo D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 8/2020, ha introdotto importanti modifiche al DPR 462/2001 e nello specifico ha aggiunto l’art. 7bis che prevede sinteticamente quanto segue:
Per i costi di gestione della banca dati informatizzata, come stabilito dal suddetto Decreto, gli Organismi abilitati devono versare all’INAIL una quota del 5% della tariffa applicata.
Per garantire l’uniformità di tali versamenti all’INAIL da parte degli Organismi abilitati, lo stesso Decreto prevede che gli Organismi applichino il tariffario unico nazionale introdotto dal Decreto del Presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.
La comunicazione da parte del datore di lavoro all’INAIL deve essere effettuata tramite l’applicativo CIVA e durante il periodo di aggiornamento dell’applicativo, può essere inviata all’indirizzo di posta certificata dell’unità operativa territoriale di competenza dell’INAIL usando l’apposito modulo (scaricabile direttamente dal sito INAIL o nella sezione Documenti)
Si ricorda che la verifica ai sensi del D.P.R. 462/2001 può essere effettuata solo e soltanto da un Organismo abilitato ai sensi di un apposito decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (scaricabile direttamente dal sito ministeriale https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2018869 o alla sezione Certificazioni) e non può essere affidata ad un installatore o elettricista il quale si occuperà soltanto della ordinaria manutenzione e di eventuali modifiche.
I Decreti applicabili sopra citati sono scaricabili nella sezione Documenti