VERIFICA PERIODICA
L’art. 13 del D.P.R 162/1999 e ss.mm.ii. stabilisce che il Proprietario dello stabile, o il suo Legale Rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato (ascensore, montacarichi, piattaforma elevatrice, servoscala o comunque rientrante nel campo di applicazione del suddetto decreto), nonché a
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni da parte, tra gli altri, di un Organismo Notificato come la Automatos srl
Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni, quindi per poter eseguire la stessa, il Proprietario o il suo Legale Rappresentante, deve garantire la presenza e l’assistenza della Ditta di manutenzione all’Organismo Notificato incaricato.
L’Organismo che ha effettuato la verifica periodica rilascia al Proprietario, nonché alla Ditta incaricata della manutenzione, un verbale e, qualora l’esito risultasse negativo, lo comunica al competente Ufficio Comunale per i provvedimenti di competenza.
VERIFICA STRAORDINARIA
L’art. 14 del D.P.R 162/1999 e ss.mm.ii. stabilisce che il Proprietario dello stabile, o il suo Legale Rappresentante, sono tenuti a effettuare la verifica straordinaria obbligatoriamente nei seguenti casi:
- A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo da parte dell’Organismo Notificato. Il competente ufficio comunale, infatti, dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dagli Organismi Notificati ai quali il Proprietario o il suo Legale Rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
- In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il Proprietario o il suo Legale Rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’impianto, è necessaria una verifica straordinaria da parte dell’Organismo Notificato, con esito positivo
- Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii. e in particolare:
- il cambiamento della velocità;
- il cambiamento della portata;
- il cambiamento della corsa;
- il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro/pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
VERIFICA STRAORDINARIA DI ATTIVAZIONE
Nel caso in cui la comunicazione di messa in esercizio al Comune di cui all’art. 12 comma 1 del D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii. è effettuata da parte del Proprietario dello stabile, o del suo Legale Rappresentante oltre il termine di 60 giorni dalla data di emissione della Dichiarazione di conformità (rilasciata dall’installatore o dal Costruttore dell’apparecchio), lo stesso Proprietario, o il Legale Rappresentante, provvederà a fare richiesta di “verifica straordinaria di attivazione dell’impianto” come previsto all’art. 12 comma 2-bis del D.P.R. 162/1999 modificato dal D.P.R. 23/2017.
In questo caso specifico, in occasione della verifica dovrà obbligatoriamente essere resa disponibile, oltre ai documenti previsti dal D.P.R. 162/1999, anche la suddetta Dichiarazione di conformità di cui:
- all’art 4bis comma 2 del D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii (rilasciata dall’installatore dell’ascensore)
ovvero
- all’art. 3, comma 3, lettera e) del DLgs 17/2010 (rilasciata dal Costruttore per impianti con velocità entro i 0,15m/s)
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